martedì 15 marzo 2011

Olio extravergine contro i tumori: settimana della prevenzione


Fino al 21 marzo, si svolge nelle maggiori piazze italiane la Settimana della Prevenzione Oncologica, uno dei principali appuntamenti della LILT - Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori. Istituito con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, l’evento ha lo scopo di sensibilizzare e rendere tutti consapevoli che la Prevenzione è la miglior alleata della buona salute nonché lo strumento più efficace per combattere i tumori. Sono oltre 2 milioni e mezzo gli ammalati di cancro in Italia, ma se guardiamo il positivo della fotografia, vediamo che la mortalità per cancro diminuisce lentamente ma costantemente. Non solo grazie ai nuovi farmaci e ai trattamenti d’avanguardia, ma anche e soprattutto alla prevenzione e alla diagnosi precoce che restano oggi gli strumenti più efficaci per combattere i tumori. In questo contesto la LILT è da sempre impegnata a diffondere la corretta informazione, a promuovere l’educazione sanitaria. Vi sono semplici regole da seguire, semplici azioni che ogni persona può compiere per ridurre il rischio di sviluppo della malattia. A cominciare da una dieta salutare, com’è la Dieta Mediterranea, non per nulla di recente proclamata dall’Unesco patrimonio immateriale dell’umanità. Simbolo dell’evento è, come sempre, l’olio extra vergine di oliva. Migliaia di volontari distribuiranno, in tutte le città italiane, una bottiglia d’olio extra vergine d’oliva, che per le sue qualità rappresenta un prezioso alleato per la salute. I volontari LILT saranno presenti nelle piazze del nostro Paese, pronti ad offrire un utile opuscolo ricco di informazioni, indicazioni, consigli e ricette, mentre i 395 punti Prevenzione/ambulatori LILT resteranno aperti a tutta la popolazione con medici e operatori sanitari che saranno a disposizione per elargire quei servizi che fanno della LILT un di insostituibile punto di riferimento nella lotta contro i tumori.Dossier


lunedì 7 marzo 2011

Disabili Milano e Lombardia, Piano di Azione Regionale sulla disabilità

INTRODUZIONE – La finalita` del documento
Il Piano d’Azione Regionale muove dalla convinzione che
ogni persona nel suo percorso di vita, in un contesto

ambientale sfavorevole, puo` diventare una persona
con disabilita'.
E` quanto previsto anche dall’art. 1 della convenzione
ONU del 2007: «per persone con disabilita` si intendono
coloro che presentano durature menomazioni fisiche,
mentali, intellettuali o sensoriali che in interazione con
barriere di diversa natura possono ostacolare la loro piena
ed effettiva partecipazione nella societa` su base di
uguaglianza con gli altri» (Convenzione delle Nazioni Unite sui
diritti delle persone con disabilita` ).

La disabilita` non e` quindi intesa come un fattore
straordinario, ma come un dato relativamente diffuso,
che chiama in causa la societa` nel suo complesso.
L’obiettivo di Regione Lombardia e` garantire piena

dignita` di esistenza a tutti i suoi cittadini.
Il bisogno, proprio di ogni individuo, di affermare
ed esprimere compiutamente la propria liberta`
necessita di un ambiente favorevole, alla cui

realizzazione collaborano molteplici fattori:
l’educazione, il lavoro, il mondo dell’impresa,
il terzo settore, gli enti e le istituzioni locali,
il settore dei trasporti come quello del tempo libero.
In tal senso, molte azioni a favore delle persone
con disabilita` sono state intraprese in Regione
Lombardia nel corso del tempo e diverse sono le
esperienze sul territorio che hanno evidenziato

elevate capacita` di accoglienza e risposta.
Tuttavia sono ancora troppe – in Europa, in Italia
e anche in Lombardia – le barriere che ostacolano
il percorso di vita di una persona con disabilita`,

a partire dalla nascita fino all’eta` adulta ed anziana.
Per creare un ambiente capace di sostenere

concretamente la volonta` delle persone con disabilita`
di perseguire la propria piena realizzazione personale
e sociale, e` necessario creare un sistema articolato
di conoscenza dell’esistente (sia in termini di bisogno
sia rispetto ai tentativi di risposta in essere), che integri
i diversi livelli dell’azione politica garantendo una

risposta efficace ed univoca.
Questo e` possibile solo attraverso la realizzazione
di un piano congiunto che superi i problemi di

coordinamento e integrazione tra i diversi livelli
territoriali e all’interno di Regione Lombardia.
Il Piano d’Azione Regionale per le politiche in favore

delle persone con disabilita` vuole essere uno
strumento operativo, integrato e sinergico, che
definisca obiettivi e strumenti per una politica regionale
unitaria.
E`stato percio` concepito in maniera intersettoriale
e interassessorile, cosı` da razionalizzare e ottimizzare
le iniziative esistenti, favorire le esperienze virtuose gia`

presenti sul territorio, contribuire a innovare e
migliorare le politiche per la disabilita` .
Il focus non e` limitato ai soli aspetti di carattere

assistenziale, ma si estende anche a quelli
bio-psico-sociali, indispensabili per rimettere la
persona al centro e renderla protagonista del sistema
in tutte le fasi della vita.

La struttura del Piano d’Azione segue pertanto
questa direzione, affrontando le diverse aree del
bisogno e le domande della persona.

Dopo una descrizione del quadro istituzionale di
riferimento e degli obiettivi e strategie generali,
si affrontano i temi, tra loro legati, della continuita`
della risposta nei diversi settori (Salute e Assistenza,
Educazione, Lavoro e Impresa e l’innovativo ruolo dell’accompagnamento e del Case manager) e
dell’accessibilita` e fruibilita` del territorio
e dei servizi, secondo una concezione ampia che

comprende anche gli aspetti legati alla comunicazione
e alla realizzazione dell’Expo 2015.
Vengono infine descritti gli elementi trasversali
di governance del sistema e della rete dei servizi e

l’analisi di sostenibilita` economica e finanziaria
del Piano d’Azione.
Dossier "Disabili Milano e Lombardia, Piano di Azione Regionale sulla disabilità"

sabato 26 febbraio 2011

Permessi assistenza persone disabili

Ecco la Circolare 6 dicembre 2010, n.13
Modifiche alla disciplina in materia di permessi per l'assistenzaalle persone con disabilita' - Banca dati informatica presso ilDipartimento della funzione pubblica - legge 4 novembre 2010, n. 183,art. 24. (11A01923)
Alle Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/20011.
Premessa.
Sulla Gazzetta ufficiale del 9 novembre 2010, n. 262, e' statapubblicata la legge 4 novembre 2010, n. 183, recante "Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti,di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, diservizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, diapprendistato, di occupazione femminile, nonche' misure contro illavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e dicontroversie di lavoro.".
La legge entra in vigore il 24 novembre2010.
L'art. 24 della nuova legge riguarda le "Modifiche alla disciplinain materia di permessi per l'assistenza a portatori di handicap insituazione di gravita'".
La disposizione innova parzialmente ilregime dei permessi per l'assistenza ai soggetti disabili contenutonella legge 5 febbraio 1992, n. 104, e nel decreto legislativo 26marzo 2001, n. 151.
La norma inoltre prevede l'istituzione e lagestione di una banca dati informatica per la raccolta e la gestionedei dati relativi alla fruizione dei permessi a fini di monitoraggioe controllo presso la Presidenza del Consiglio dei ministri -Dipartimento della funzione pubblica. Rimane invariato il regime deipermessi, del trasferimento e della tutela della sede per ilavoratori con disabilita' che fruiscono delle agevolazioni per leesigenze della propria persona.La presente circolare e' stata elaborata a seguito di un lavoroistruttorio di confronto con il Ministero del lavoro e dellepolitiche sociali e le altre amministrazioni istituzionalmenteinteressate dalla materia, con l'obiettivo di fornire indicazioni dicarattere generale omogenee per il settore del lavoro pubblico eprivato.
La finalita' della presente circolare e' quella di rendere degli orientamenti per l'interpretazione
e l'applicazione della nuovanormativa, ferme restando le autonome determinazioni di ciascunaamministrazione nell'esercizio del proprio potere organizzativo egestionale. Rimane fermo quanto gia' illustrato dal Dipartimentodella funzione pubblica nella Circolare n. 8 del 2008, par. 2.2 e2.3, a proposito dell'utilizzo frazionato dei permessi.
leggi tutto

martedì 22 febbraio 2011

In Italia, per la prima volta, piano organico per contrastare la violenza sulle donne


Il Piano antiviolenza messo a punto dal ministro delle Pari opportunità
è il primo adottato nel nostro Paese. Approvato nella seduta del
13 ottobre 2010 si inserisce nell'ambito dell'azione del Governo per tutelare
i diritti fondamentali della persona e l'uguaglianza fra le persone. Il
Piano intende attuare azioni concrete, al fine, fra l’altro, di assicurare
un livello di informazione diffuso ed efficace; garantire una rete tra
i Centri antiviolenza e le altre strutture pubbliche e private ed i territori;
assicurare lo sviluppo di tutte le professionalità che entrano in
contatto con le tematiche della violenza di genere; potenziare le forme
di assistenza alle donne vittime di violenza ed ai loro figli; accrescere
la protezione delle vittime attraverso la collaborazione con le Forze
dell'Ordine. Obiettivo del piano: prevenire il fenomeno della violenza
contro le donne attraverso l’informazione e la sensibilizzazione dell'opinione
pubblica; potenziare i Centri antiviolenza ed i servizi di assistenza,
sostegno, protezione e reinserimento delle vittime. Per attuare un’
informazione capillare sul reato di stalking, un ruolo centrale sarà
svolto dal numero di pubblica utilità 1522 che è stato adeguato
per garantire servizi di orientamento e informazione anche alle vittime
di stalking. Le azioni delle Regioni e delle Autonomie Locali, nell'ambito
delle rispettive competenze, sono finalizzate a definire la programmazione
degli interventi a livello locale; sostenere il ruolo di coordinamento
degli organismi deputati sul territorio al contrasto e alla prevenzione
della violenza; promuovere la formazione degli operatori impegnati nel
contrasto, assistenza, cura, protezione e reinserimento delle vittime di
violenza (pronto Soccorso, servizi socio-sanitari, centri antiviolenza
ecc.).
Leggi Piano nazionale contro la violenza di genere e lo stalking

lunedì 24 gennaio 2011

Dote Scuola 2011-12, tutelate le fasce deboli

E' confermato che non ci sarà alcun ridimensionamento della Dote scuola per l'anno scolastico 2010-2011 in corso.
E la Giunta della Regione Lombardia, su proposta dell'assessore all'Istruzione, Formazione e Lavoro Gianni Rossoni, ha approvato i criteri e le modalità di assegnazione delle varie componenti di Dote Scuola per il prossimo anno scolastico 2011-2012: alcune voci subiscono un certo ridimensionamento a causa dei tagli imposti dalla manovra finanziaria nazionale.
Ciò comporterà la richiesta di un sacrificio alle famiglie con disponibilità economiche relativamente maggiori, mentre vengono prioritariamente tutelate le famiglie con un reddito più basso. Nello specifico, la riduzione degli importi della Dote riguarderà sia la componente libertà di scelta (buono scuola) sia la componente sostegno al reddito. Non verranno toccate invece le risorse che riguardano gli studenti disabili, quelli meritevoli e i percorsi di Istruzione e Formazione Professionale.
Più in generale "come già anticipato nelle scorse settimane - spiega il presidente Roberto Formigoni - non ci sarà alcun ridimensionamento dei fondi a disposizione per le varie tipologie di Dote scuola per l'anno scolastico in corso. La Dote viene garantita all'inizio dell'anno scolastico; per questa ragione i nuovi criteri riguardano il prossimo anno scolastico 2011-2012".
"La manovra del Governo - prosegue Formigoni - ci obbliga a operare dei tagli anche in questo settore ma in ogni caso confermiamo l'impianto fondamentale di questo importantissimo strumento di sostegno alle famiglie, con cui garantiamo contributi a 330.000 ragazzi, pari al 30 per cento della popolazione scolastica".
"Prima della riforma che ha introdotto il sistema Dote - sottolinea Rossoni - i contributi che adesso riguardano 220.000 studenti erano erogati a soli 30.000 ragazzi. Questo è un dato molto significativo, perché testimonia la validità dello strumento che abbiamo realizzato, in grado di rispondere in maniera efficace ai bisogni. In particolare, nonostante sia necessario operare dei tagli, abbiamo deciso di non toccare i fondi per i disabili, per la componente merito e per i percorsi di Istruzione e Formazione Professionale, una strada che permette a 45.000 studenti di imparare un mestiere".
BUONO SCUOLA - Per quanto riguarda il buono scuola (che nell'anno scolastico 2010-2011 è stato assegnato a 67.000 studenti) viene abbassato da 46.597 euro a 30.000 l'indice reddituale massimo che permette di ottenere il contributo. In altri termini, con le nuove regole, alle famiglie che hanno un indice di reddito superiore a 30.000 euro non verrà riconosciuto più il buono scuola. In più, se prima il contributo massimo (pari al 25 o al 50 per cento della retta) era di 1.050 euro, ora diventa un buono di valore fisso che va da 450 a 900 euro a seconda della scuola e del reddito.
SOSTEGNO AL REDDITO - Per quanto concerne invece la componente sostegno al reddito (che ha interessato 220.000 studenti nell'anno 2010-2011), i contributi per l'anno 2011-2012 saranno da un minimo di 60 a un massimo di 190 euro a seconda della scuola e del reddito (ISEE inferiore a 15.458 euro in ogni caso). Nell'anno 2010-2011 sono stati invece compresi tra 120 e 320 euro a seconda della scuola (sempre però con ISEE inferiore a 15.458 euro).
DISABILI - Agli studenti disabili continuerà a essere erogato un contributo annuale di 3.000 euro a prescindere dal reddito. Restano inalterate anche le Doti per il merito (da 300 a 1.000 euro a seconda della scuola e dei risultati) così come quelle per il percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (2.500 e 4.500 a seconda della scuola, che diventano 5.500 e 7.500 per gli studenti disabili).
Giunta al suo quarto anno di applicazione, la Dote scuola ha radicalmente innovato e ampliato il sostegno al diritto allo studio e alla libertà di scelta educativa. E' stata percepita per l'anno scolastico 2010-2011 da 330.000 studenti delle scuole di ogni ordine e grado, pari al 30 per cento della popolazione scolastica da 6 a 18 anni. La grande novità della Dote è che mette la persona, quindi la domanda, al centro degli interventi finanziari, anziché l'ente e l'offerta. E' appunto una risorsa assegnata alla persona, che può "spenderla" dove liberamente decide, e non assegnata all'ente. Si tratta di un investimento sul capitale umano e sui giovani come leva di crescita dell'intera comunità.
Le procedure più snelle e via internet, l'unificazione delle modalità e dei tempi, una comunicazione più incisiva e unificata hanno consentito a molti più studenti e famiglie di accedere ai contributi che neppure conoscevano, oppure ritenevano eccessivamente complicati. Ad esempio i beneficiari delle vecchie borse di studio erano circa 30.000, mentre con la Dote (componente sostegno al reddito) si è arrivati a oltre 220.000 beneficiari.
IL DETTAGLIO DEI REQUISITI E DEGLI IMPORTI PER IL 2011-12
DOTE SOSTEGNO AL REDDITO
- Ne beneficiano gli studenti delle scuole elementari, medie e superiori statali o dell'Istruzione e Formazione professionale regionale, le cui famiglie presentino un ISEE inferiore a 15.458 euro. Questa Dote sostituisce i contributi per i libri di testo, gli assegni di studio e le borse di studio già previsti per questa tipologia di beneficiari, consentendo alle famiglie di presentare un'unica domanda, presso un solo ente (la Regione). Il contributo varia a seconda dell'ISEE e dell'ordine e grado di scuola frequentata.
I numeri riguardano rispettivamente: ISEE, Scuola Primaria, Scuola Secondaria di primo grado, Scuola Secondaria di secondo grado, Percorsi di IFP 0-5000 € 110 € 190 € 290 € 190 5001-8000 € 90 € 150 € 230 € 150 8001-12000 € 70 € 120 € 180 € 12012001-15458 € 60 € 90 € 140 € 90
BUONO SCUOLA - Il contributo sostiene la libertà della famiglia di scegliere una scuola non statale per i propri figli. Viene assegnato un buono di valore fisso in base all'indicatore reddituale e all'ordine e grado di scuola frequentata.
I numeri riguardano rispettivamente: Indicatore reddituale, Scuola Primaria, Scuola Secondaria di primo grado, Scuola Secondaria di secondo grado 0-8500 € 700 € 800 € 900 8501-12000 € 600 € 700 € 800 12001-20000 € 500 € 600 € 700 20001-30000 € 450 € 550 € 650
Non verrà riconosciuta alcuna Dote alle famiglie con un indicatore reddituale superiore a 30.000 euro. Alle famiglie più bisognose, con Isee inferiore a 15.458 euro, è riconosciuta un'integrazione di 400 euro per gli studenti della scuola primaria, 600 euro per quelli della scuola secondaria di primo grado, 800 euro per gli studenti della secondaria superiore.
DOTE DISABILI - Alle famiglie che hanno figli con disabilità certificata iscritti alle scuole paritarie o percorso IFP regionale, sarà assegnato, indipendentemente dal reddito, un contributo di 3.000 euro per l'insegnante di sostegno.
LA DOTE MERITO - E' assegnata agli studenti capaci e meritevoli le cui famiglie presentino un reddito Isee (Indicatore Socio Economico Equivalente) pari o inferiore a 20.000 euro. La possono richiedere i ragazzi delle scuole statali e paritarie, dall'esame di terza media alla fine della scuola superiore, e ha un valore di: - 300 euro per chi supera l'esame di terza media con un voto uguale o superiore a 9; - 1.000 euro per chi supera l'esame di terza media ottenendo 10; - 300 euro per gli studenti dal primo al quarto anno delle scuole superiori che presentino una media finale compresa fra 8 e 9; - 500 euro per gli studenti dal primo al quarto anno delle scuole superiori con abbiano ottenuto una media finale superiore a 9; - 1.000 euro per gli studenti che hanno concluso l'ultimo anno delle superiori con la valutazione di 100 e lode (a prescindere dal reddito).
DOTE ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE - E' riservata agli studenti che frequentano percorsi triennali o il quarto anno di un percorso di Istruzione e Formazione professionale. Il contributo è di 4.500 euro in caso di iscrizione a una Istituzione formativa accreditata, di 2.500 euro in caso di iscrizione a una Istituzione formativa accreditata trasferita alle Province e di 4.800 euro per il corso annuale sperimentale per l'accesso all'esame di Stato.
Ai giovani con disabilità certificata fino a 21 anni viene riservata invece una dote di 7.500 euro in caso di iscrizione a una Istituzione formativa accreditata, di 5.500 euro in caso di iscrizione a una Istituzione formativa accreditata trasferita alle Province.
(Lombardia Notizie-LN 19 gennaio))

mercoledì 19 gennaio 2011

Istat:L’integrazione degli alunni con disabilità nelle scuole

L'Istat ha diffuso in data odierna i primi risultati dell'Indagine sugli alunni con disabilià nelle scuole primarie e secondarie di I grado, statali e non statali.
L'indagine si pone l'obiettivo di rilevare le risorse, le attività e gli strumenti di cui si sono dotati i singoli plessi scolastici per favorire l'inserimento scolastico degli alunni con disabilità negli anni scolastici 2008/2009 e 2009/2010 rispettivamente.
L'indagine si è svolta tra il 20 aprile e il 22 maggio del 2009 e tra il 26 aprile e il 30 maggio del 2010.
Il tasso di risposta per l'indagine relativa all'anno scolastico 2008/2009 è stato del 77%, con 20.426 scuole che hanno compilato il questionario. Il tasso di risposta per l'indagine dell'anno successivo è stato dell'89%, con 23.451 scuole che hanno partecipato all'indagine.
Nella scuola dell'obbligo, negli ultimi 20 anni, si è assistito a una crescita progressiva dellapresenza di alunni con disabilità. Nell'anno scolastico 2009/2010 sono poco più di 130 mila; di questi, circa 73 mila sono studenti della scuola primaria e circa 59 mila della scuola secondaria di I grado.
Leggi L’integrazione degli alunni con disabilità nelle scuole primarie e secondarie di I grado, statali e non statali
File allegati
Tavole
Nota informativa
Glossario

martedì 14 dicembre 2010

Permessi per l'assistenza a familiari disabili, modificata la L.104/92

«Modifiche alla disciplina in materia di permessi per l'assistenza alle persone con disabilità - banca dati informatica presso il Dipartimento della funzione pubblica - legge 4 novembre 2010, n. 183, art. 24(Dipartimento della Funzione Pubblica n.13 del 6 dicembre 2010)»
«Legge n. 183 del 4 novembre 2010, art. 24. Modifiche alla disciplina in materia di permessi per l’assistenza a portatori di handicap in situazione di gravità.( INPS Circ. n. 155 del 3 dicembre 2010)»


Varie modifiche alla disciplina dei permessi per l'assistenza alle persone con gravi disabilità sono introdotte nell'ordinamento dalla L. 183/2010 entrata in vigore il 24 novembre 2010. È stata parzialmente innovata la disciplina dettata dalla Legge n. 104/92, e dal decreto legislativo n.151/01. Tra le principali novità: restrizione dei soggetti legittimati a fruire dei permessi; eliminazione del requisito della convivenza; decadenza nel caso di insussistenza dei requisiti; istituzione della banca dati presso il Dipartimento della funzione pubblica. Due circolari, del Dipartimento della Funzione Pubblica (n. 13 del 6 dicembre 2010), e dell'INPS (n. 155, del 3 dicembre 2010) chiariscono le nuove norme. Con la nuova norma la legittimazione alla fruizione dei permessi per assistere una persona in situazione di handicap grave spetta al coniuge e ai parenti e affini entro il secondo grado. La nuova disposizione menziona espressamente il coniuge tra i lavoratori titolari della prerogativa; si passa inoltre dal terzo al secondo grado di parentela. È prevista un'eccezione per i casi in cui i genitori o il coniuge della persona da assistere abbiano compiuto i 65 anni di età o siano anch'essi affetti da “patologie invalidanti” oppure siano deceduti o “mancanti”: in tali casi la legittimazione alla titolarità di permessi è estesa anche ai parenti e affini entro il terzo grado. L'espressione “mancanti” deve essere intesa non solo come situazione di assenza naturale e giuridica (celibato o stato di figlio naturale non riconosciuto), ma comprende anche ogni altra condizione ad essa giuridicamente assimilabile, continuativa e debitamente certificata dall'autorità giudiziaria o da altra pubblica autorità, quale: divorzio, separazione legale o abbandono. Il concetto di “patologia invalidante” consente l'estensione dal secondo al terzo grado di parentela o affinità. Possono considerarsi invalidanti: le patologie acute o croniche che determinano temporanea o permanente riduzione o perdita dell'autonomia personale; le patologie acute o croniche che richiedono assistenza continuativa o frequenti monitoraggi clinici; le patologie acute o croniche che richiedono la partecipazione attiva del familiare nel trattamento sanitario.
Leggi Permessi per l'assistenza a familiari disabili, modificata la L.104/92