lunedì 21 marzo 2016

Malattie professionali INAIL: tutele e obblighi


Aggiornato l’elenco delle malattie professionali soggette a tutela da parte dell’INAIL: normativa, obblighi e iter per le segnalazioni.

Il medico che viene a conoscenza di una malattia professionale di cui è affetto il lavoratore ha l’obbligo di segnalare il fatto alle autorità competenti. Il Decreto Ministeriale del 10 giugno 2014 ha aggiornato l’elenco delle patologie che sono soggette a comunicazione obbligatoria (articolo 139 del T.U. INAIL, il DPR n. 1124 del 1965), indicate in un elenco previsto dal Ministro del Lavoro. La denuncia deve essere fatta all’Ispettorato del lavoro competente per territorio, il quale ne trasmette copia all’Ufficio del medico provinciale. Le segnalazioni confluiscono nel Registro Nazionale delle malattie causate da lavoro ovvero a esse correlate istituito presso l’INAIL.


Tutela INAIL

Si parla di malattia professionale (o tecnopatia) quando il lavoratore è affetto da una patologia contratta per esposizione a determinati rischi correlati al tipo di lavoro svolto (polveri e sostanze chimiche nocive, rumore, vibrazioni, radiazioni, misure organizzative che agiscono negativamente sulla salute). In questi casi si ha diritto a una tutela e rientrano nella copertura INAIL le malattie professionali comprese nelle tabelle inserite negli allegati 4 e 5, che sono stati progressivamente aggiornati sino all’intervento effettuato con il D.M. 9 aprile 2008. Sono ammesse alla tutela assicurativa INAIL:

  • malattie professionali “tabellate”: contratte nell’esercizio e a causa di determinate lavorazioni, elencate in tabelle allegate a specifici provvedimenti legislativi (la malattia è riconosciuta come causa di servizio). Sono 24 per il settore dell’agricoltura e 85 per quello industriale;
  • malattie professionali “non tabellate” che sono quelle non elencate nelle tabelle, delle quali il lavoratore dimostri l’origine con l’attività lavorativa svolta.
    Documenti
    In caso di malattia professionale il medico deve redigere:

  • certificato medico di tecnopatia (articolo 53 T.U. INAIL): consente all’INAIL di avviare l’istruttoria per l’erogazione delle prestazioni nei confronti dell’assicurato. Deve essere rilasciato al lavoratore (che deve trasmetterlo entro 15 giorni al proprio datore di lavoro) e riferire le sue generalità e quelle del datore di lavoro attuale, la lavorazione o sostanza che avrebbero determinato la malattia e i periodi nei quali l’ammalato è stato addetto a queste lavorazioni con specificate le mansioni, insieme ai sintomi accusati.
  • referto malattia professionale: coloro che esercitano una professione sanitaria e che prestano la propria assistenza o opera in casi che possono presentare i caratteri di un delitto per il quale si deve procedere d’ufficio (articolo 365 del codice penale), devono riferirne all’autorità giudiziaria specificando le stesse informazioni previste dal “primo certificato medico” di malattia professionale.
    Malattie soggette a denuncia
    Le malattie di probabile e di possibile origine lavorativa soggette all’obbligo di denuncia da parte del medico si dividono in 3 liste:

  • lista I: malattie la cui origine lavorativa è di elevata probabilità;
  • lista II: malattie la cui origine lavorativa è di limitata probabilità;
  • lista III: malattie la cui origine lavorativa è possibile.
    L’elenco stabilito dal D.M. il 10 giugno 2014 riguardano principalmente le patologie neoplastiche contenute in tutte le liste e le malattie da agenti fisici, con riferimento alle sole patologie muscolo-scheletriche.

  • gruppo 6  “tumori professionali”: vi rientrano diverse forme di leucemie e di tumori (fegato, rene, vescica, linfoma ecc.);
  • gruppo 2  “malattie da agenti fisici” in riferimento alle sole patologie muscolo scheletriche: vi rientra l’ernia discale lombare causata dalle vibrazioni trasmesse dall’attività di guida di automezzi pesanti e di conduzione di mezzi meccanici.
    Sanzioni
    Il medico che non provvede alla denuncia delle malattie comprese nell’elenco è punito con la reclusione fino a tre mesi o con l’ammenda da 258 a 1.032 euro (reclusione da due a quattro mesi o ammenda da 516 a 2.582 euro per il medico di fabbrica).
    Per approfondimenti: DM 10 giugno 2014 – Aggiornamento elenco malattie; DPR n. 1124 del 1965 – Testo Unico INAIL.

giovedì 3 marzo 2016

Taglio IRPEF, aliquote e scaglioni: il piano di Governo



Riduzione a 3 aliquote IRPEF e tassa unica al 27% per lo scaglione di reddito tra 15mila a 75mila euro: il piano del governo per il taglio IRPEF del 2018, anticipato dal viceministro Zanetti.
Una semplificazione del sistema che passa attraverso una riduzione delle aliquote e una sorta di flat tax per il ceto medio, con un prelievo al 27% per chi guadagna da 15mila a 75mila euro: sono le ipotesi allo studio del Governo per il taglio IRPEF, che comunque non scatterà prima del 2018. Le anticipazioni sono del viceministro all’Economia, Enrico Zanetti, che ribadisce il piano di progressiva riduzione fiscale più volte annunciato da Palazzo Chigi, iniziato con il bonus di 80 euro in busta paga nel 2014-2015 e che terminerà con i tagli alle tasse previsti per il 2017-2018. L’anno prossimo l’IRES per le imprese, che scenderà di 3,5 punti, al 24%. Poi, nel 2018, l’ultimo passaggio, con «un intervento sull’IRPEF non dispersivo, ma mirato, da attuare con la stessa filosofia degli 80 euro e delle tasse sulla casa: un provvedimento semplice, facile da comprendere, che dia una percezione chiara della riduzione del prelievo».

=> IRPEF e altre imposte:: lascia o raddoppia


Il Governo sta pensando a un meccanismo che prevede il passaggio da 5 a 3 aliquote, con un’unica aliquota al 27% tra i 15mila e 75mila euro di reddito. In questo modo, si concentrano i vantaggi del taglio IRPEF sui redditi che oggi subiscono invece il più consistente prelievo: a quota 28mila euro scatta già l’aliquota marginale al 38%». Zanetti sottolinea che con l’aliquota al 27% fino a 75mila euro, un contribuente con un reddito di 40mila euro avrebbe una riduzione dell’imposta di 1.320 euro, chi guadagna 50mila risparmia 2.430 euro di tasse, con 60mila euro di reddito il taglio fiscale è pari a 3mila 500 euro.

=> IRPEF: scaglioni e aliquote 2015-2016

«Non è solo una questione di giustizia: questa fascia di reddito è anche quella più portata a trasformare la maggiore disponibilità in spesa aggiuntiva. E’ anche una scelta precisa di politica economica». Nessuna anticipazione, invece, sulle detrazioni: Zanetti non esclude che ci sarà un’opera di riordino, e annuncia che si ragiona in particolare «sulle detrazioni per carichi familiari, per cercare di affrontare le conseguenze di un buco di 30 anni sulla natalità che penalizza l’andamento dell’economia». In tutto, il taglio IRPEF costa dai 9 ai 12 miliardi, in linea con le risorse stanziate per l’aumento di 80 euro in busta paga.

mercoledì 2 marzo 2016

Le istruzioni INPS in tema di indennità per i genitori iscritti alla Gestione Separata, a seguito delle modifiche introdotte dal decreto attuativo del Jobs Act.


Con la circolare n. 42/2016 l’INPS ha fornito chiarimenti in merito alle modifiche delle disposizioni del T.U. maternità/paternità riguardante le tutele della maternità in favore delle lavoratrici iscritte alla Gestione Separata di cui all’art. 2, comma 26, della legge 335/1995, operate dall’art. 13 del decreto legislativo n. 80/2015, attuativo del Jobs Act (Legge n.183/2014).

=> Contributi non versati: le sanzioni alle imprese

Si tratta della possibilità di fruire dell’indennità di maternità o paternità per i genitori iscritti alla Gestione Separata, anche adottivi o affidatari, per un periodo di astensione pari a 5 mesi, un diritto anche nei casi in cui il committente o l’associante in partecipazione non abbia effettuato il versamento dei contributi dovuti.

Omessa contribuzione

Più in particolare l’Istituto dà istruzioni amministrative ed operative relativamente al diritto all’indennità di maternità/paternità in caso di mancato versamento della contribuzione da parte del committente o associante, che lesottolineando  nuove disposizioni si applicano in favore delle lavoratrici e dei lavoratori “parasubordinati”, in quanto non responsabili dell’adempimento dell’obbligazione contributiva. Questo perché in questi casi, spiega l’INPS l’onere contributivo è ripartito tra committente/associante e collaboratore/associato e l’adempimento dell’obbligazione contributiva è interamente a carico del committente/associante, con diritto di rivalsa sul collaboratore/associato per la quota parte a carico di quest’ultimo.

=> Indennità di maternità per Professioniste: normativa

Le disposizioni relative a tale indennità di maternità in favore delle lavoratrici iscritte alla Gestione Separata non si applicano di conseguenza in favore dei liberi professionisti, in quanto lavoratori responsabili dell’adempimento dell’obbligazione contributiva.

Ambito di applicazione

L’Istituto precisa inoltre che:
  • in mancanza del requisito contributivo effettivo sono indennizzabili in base alla contribuzione dovuta i periodi di congedo ricadenti dall’anno 2015;
  • sono indennizzabili, anche in forza alla contribuzione dovuta, i periodi di congedo di maternità/paternità iniziati in data successiva al 25 giugno 2015 (data di entrata in vigore della riforma);
  • sono interamente indennizzabili i periodi di congedo di maternità/paternità “a cavaliere”, ossia in corso di fruizione alla predetta data, anche per la parte di congedo anteriore alla data della riforma;
  • i periodi di congedo di maternità/paternità che si sono conclusi prima del 25 giugno 2015 sono indennizzati in presenza dei 3 mesi di contribuzione “effettiva” nei 12 mesi di riferimento;
  • le giornate di congedo di maternità/paternità ricadenti nell’anno 2014 non sono indennizzabili;
  • la contribuzione “dovuta”, non è utile per l’indennizzo del congedo parentale, indipendentemente dal momento di fruizione.

=> Gestione Separata: Guida INPS all’indennità di malattia

Fonte: Circolare INPS.

venerdì 5 febbraio 2016

Giannini e Franceschini siglano Protocollo per la promozione del teatro e del cinema nella scuola

Promuovere il linguaggio e la cultura del cinema e del teatro nella scuola. è l’obiettivo del Protocollo
d’intesa siglato stamattina dai Ministri Stefania Giannini e Dario Franceschini che segna un nuovo capitolo della collaborazione fra il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e quello dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo. Con la legge Buona Scuola, infatti, sono partite diverse attività congiunte fra i due dicasteri nel segno della promozione dello studio dell’arte, della diffusione della conoscenza del nostro patrimonio culturale e della promozione della lettura.
“Finora la scuola è sempre andata al teatro o al cinema. Ora vogliamo portare il cinema e il teatro a scuola, con due bandi di concorso in cui chiediamo ai ragazzi di esprimersi attraverso questi linguaggi partecipando con copioni e video inediti”, ha dichiarato il Ministro Stefania Giannini che ha aggiunto: “La scuola deve farsi carico dell'osservazione passiva, da spettatori, di  queste due forme di arte, ma deve anche promuovere un ruolo attivo dei ragazzi".
"Le iniziative previste dal Protocollo di oggi - ha spiegato il ministro Franceschini  - danno seguito a quanto già stabilito dalla legge Buona Scuola. Rientrano in una strategia iniziata con il ritorno della Storia dell'arte nelle scuole e proseguita con l'equipollenza dei titoli di studio delle scuole che fanno riferimento ai Beni culturali, con la card da 500 euro per i 18enni, che ha una funzione pedagogica perché vuole avvicinare i giovani al teatro, al cinema, alla musica e all'acquisto dei libri, oltre a dare anche un risultato importante per le imprese del settore, perché la copertura finanziaria della norma è di 290 milioni, che vuol dire incassi garantiti".
Il Protocollo prevede corsi di aggiornamento per i docenti sul tema del cinema e del teatro, la promozione della partecipazione del mondo della scuola a rassegne, festival e manifestazioni teatrali e cinematografiche, la realizzazione di un Festival nazionale del Teatro a scuola, la promozione della Giornata Mondiale del Teatro  (27 marzo), della Giornata del Contemporaneo (15 ottobre) e della Giornata Mondiale del Patrimonio Audiovisivo (27 ottobre). Sono previsti anche due bandi di concorso, “Ciak - Si studia!”, che invita gli studenti a mettersi alla prova in qualità di sceneggiatori, registi e autori, e “Scrivere il Teatro”, che chiede ai ragazzi di diventare autori teatrali, presentando un testo, originale e non, su argomenti di valenza sociale.

domenica 31 gennaio 2016

Lettera al Direttore del quotidiano di Como "La Provincia" invata da una persona che ha partecipato alla serata del 22 gennaio 2016 avente per tema CACAO E CIOCCOLATO







Non aggiungiamo altro a quello che leggerete, se non che noi siamo orgogliosi dei nostri studenti e di quello che stanno facendo per il loro futuro.
E' grazie a loro se noi siamo "una delle grandi eccellenze" di Como.

Cara Provincia,

mi permetto di scrivere per segnalare un’eccellenza che Como ha la fortuna di avere: l’Istituto Alberghiero del Casnati.

Se lo Stato Italiano quando ha varato la Buona Scuola aveva in mente di mettere in condizione tutte le scuole di fare qualcosa di simile a quello che da anni fa il Casnati, allora la legge ci ha visto giusto.

Da operatore del settore turistico-alberghiero posso dire che ben poche realtà ristorative si possono avvicinare a quanto propone il vostro Istituto Alberghiero di Como.

Venerdì scorso (22/01/16) ho partecipato alla serata avente per tema “Cacao e Cioccolato” ed è stata sublime, non solo per il cibo proposto, ma anche per il servizio in sala.

A Como solo il Grand Hotel Villa d’Este, e la vecchia gestione del Ristorante Raimondi del Villa Flori, ha qualcosa di simile: vedere un servizio tanto puntuale e preciso fatto da ragazzi così giovani mi ha nel contempo commosso e impressionato per la professionalità dimostrata.

Ma posso anche garantire che l’eccellenza di questo Istituto non si ferma solo all’istruzione perché va oltre. So per certo che la loro presenza nel campo del sociale è molto importante, è una presenza silenziosa, ma c’è: io ne ho avuto una prova al pranzo di Natale della Caritas al Don Guanella.

Cordiali saluti

J.B.

Commento del Direttore
La scuola alberghiera che ha suscitato in lei una così buona impressione è una delle grandi eccellenze di Como. E come anche in altri settori dove la città riesce a stupire, ci sono di mezzo i giovani.
Sono loro, con il loro entusiasmo, l’ottimismo e la voglia di scommettere sul domani che fanno grande questa città e fanno sperare in un futuro sempre migliore.
Foto studenti di sala

venerdì 29 gennaio 2016

Spese sanitarie 730: farmaci da banco detraibili






Come compilare la dichiarazione dei redditi con le spese sanitarie rimaste fuori dal 730 precompilato, per la detrazione 2016: ecco quali medicine e farmaci da banco sono detraibili al 19%.

Per capire quali medicinali da banco godono della detrazione fiscale del 19% in dichiarazione dei redditi (730 o UNICO) in quanto spese sanitarie, è la distinzione tra farmaci e parafarmaci. Dunque, si possono detrarre le spese per aspirina e analgesici ma non per integratori alimentari, anche se prescritti dal medico.

Ecco una breve guida per capire come comportarsi, dal momento che anche per il 2016 il contribuente è chiamato a calcolare da sé l’ammontare delle spese farmaceutiche prive di prescrizione: l’Agenzia delle Entrate ha infatti confermato che l’importo degli scontrini per i farmaci da banco non sarà automaticamente inserito nel 730 precompilato. In pratica, nel 730/2016 confluiranno solo le medicine acquistate nel 2015 dietro presentazione di ricetta medica.


Medicine detraibili

Per essere detraibile il prodotto deve essere definito farmaco (e non prodotto parafarmaceutico). Nello scontrino è riportata tale indicazione (es.: se compare la scritta “parafarmaco” non può applicarsi la detrazione).

Un altro metodo è fare riferimento a quando indicato sulla confezione. I farmaci da banco detraibili presentano sempre una delle seguenti sigle:

  • OTC (over the counter, farmaci da banco);
  • SOP (farmaco senza obbligo di prescrizione medica);
  • F.co (farmaco);
  • Med.le (medicinale),
  • farmaci di fascia C;
  • diciture: omeopatico, galenico, officinale, magistrale, preparazione, automedicazione, etico, ticket o analoghe (è possibile siano abbreviati in omeo, galen, ecc.).
    I farmaci sono sempre contrassegnati da uno specifico codice alfanumerico AIC, rilasciato dall’Agenzia Italiana del Farmaco: se il codice inizia con A0 si tratta di un farmaco, se c’è la scritta A9 si tratta di un parafarmaco.
    Casi particolari
    Nella risoluzione 396/E del 2008, l’Agenzia delle Entrate fornisce una serie di ulteriori indicazioni. Ad esempio: gli integratori alimentari, anche se prescritti dal medico, non sono farmaci, ma prodotti che appartengono all’area alimentare.
    Per quanto riguarda i prodotti fitoterapici, invece, il discorso è diverso: sono ufficialmente approvati dall’Agenzia Italiana del Farmaco e possono essere venduti solo in farmacia, in alcuni casi dietro presentazione di ricetta medica e in altri casi senza, quindi sono detraibili. Si definisce un farmaco fitoterapico
    «ogni medicinale che contiene esclusivamente come sostanze attive una o più sostanze vegetali o una o più preparazioni vegetali, oppure una o più sostanze vegetali in associazione ad una o più preparazioni vegetali».
    Attenzione: prodotti a base di erbe non approvati dall’AIFA, anche se possono avere una qualche attività farmacologica, non possono essere definiti medicinali.
    Altre precisazioni: i prodotti galenici sono detraibili solo se preparati direttamente dal farmacista, dietro presentazione di scontrino parlante (con l’indicazione che si tratta di un farmaco) o ricevuta del farmacista (che scriverà “farmcaco” o “medicina” o equivalenti).
    Infine, i dispositivi medici sono detraibili se definibili come tali sullo scontrino (dispositivo medico / DM / IVD) e se dotati di marcatura CE. La circolare Agenzia delle Entrate  n.20 del 2011 riporta un elenco (non esaustivo) dei più comuni dispositivi medici detraibili:

                                                                      Dispositivi medici detraibili (DM)
Lenti oftalmiche correttive dei difetti visivi
Montature per lenti correttive dei difetti visivi
Occhiali premontati per presbiopia
Apparecchi acustici
Cerotti, bende, garze e medicazioni avanzate
Siringhe
Termometri
Apparecchio per aerosol
Apparecchi per la misurazione della pressione arteriosa
Penna pungidito e lancette per il prelievo di sangue capillare ai fini della misurazione della glicemia
Pannoloni per incontinenza
Prodotti ortopedici (ad es. tutori, ginocchiere, cavigliere, stampelle e ausili per la deambulazione in generale ecc.)
Ausili per disabili (ad es. cateteri, sacche per urine, padelle ecc..)
Lenti a contatto
Soluzioni per lenti a contatto
Prodotti per dentiere (ad es. creme adesive, compresse disinfettanti ecc.)
Materassi ortopedici e materassi antidecubito
                                                   Dispositivi  Medico  Diagnostici  in  Vitro  (IVD)
Contenitori campioni (urine, feci)
Test di gravidanza
Test di ovulazione
Test menopausa
Strisce/Strumenti per la determinazione del glucosio
Strisce/Strumenti per la determinazione del colesterolo totale, HDL e LDL
Strisce/Strumenti per la determinazione dei trigliceridi
Test autodiagnostici per le intolleranze alimentari
Test autodiagnosi prostata PSA
Test autodiagnosi per la determinazione del tempo di protrombina (INR)
Test per la rilevazione di sangue occulto nelle feci
Test autodiagnosi per la celiachia

giovedì 21 gennaio 2016

San Fele24ore: Il gabelliere e il gabellato: le tribolazione del "sindaco di Castione"

Una novella di Verga senza lupini, un  opera teatrale di Pirandello senza crisi di identità ma con sdoppiamento. Le due vite narrate sono parallele, ad una tutto riesce all'altra tutto va storto, ma la seconda è tenace ed alla fine prevale, senza una lira o meglio senza un euro ma reale. Così va il mondo alla bassa ma anche altrove. (A.P)

Incredibile, mai ho perso una causa. 
Novella in quattro quadri senza intervallo di Germano Meletti




Pirandello fotografato
 negli anni venti
Voi comuni mortali avete una sola vita, io invece ne ho due: una virtuale ed una reale. In quella virtuale mi hanno insegnato l'educazione, il rispetto degli altri, l'onestà, il rispetto delle leggi e l'adempimento a tutti i miei doveri di cittadino, il rispetto dell'altrui proprietà, dettami sempre da me pienamente rispettati. Quella che mi frega è però la seconda vita, quella reale, dove i miei comportamenti rispecchiano totalmente gli insegnamenti ricevuti, quelli riferiti alla prima vita,  ma gli altri possono fare ciò che vogliono nei miei confronti, magari senza il rispetto di quelle leggi da me lealmente osservate. 
Nella vita, quella reale, di disavventure di questo genere me ne sono successe tante e varie istituzioni hanno ripetutamente calpestato i miei diritti, non vado ad elencarvi il tutto altrimenti mi danno del piagnone in cerca di visibilità attraverso manifestazioni di vittimismo (è già successo). 
L'ultimo anello di questa catena si è svolto nei dettagli nel seguente modo: alcuni anni fa io e mio padre vendemmo ad una impresa edile due lotti di terreno adiacenti la piazza di Castione Marchesi, uno più piccolo sul quale è stata costruita una villetta bifamiliare ed uno più grande dove è stata realizzata una palazzina di sei appartamenti. 
Facendo due conti, anche su consiglio del nostro consulente Ing. Franco Ciati, il quale ci descrisse la controparte come pagatori che non avrebbero creato problemi, pensavamo quindi di realizzare in totale 180.000 €, dividendo così l'introito: 60.000 € del lotto piccolo e 120.000 di quello grande. La vendita del lotto piccolo, dopo una non faticosa trattativa, avvenne a 57.000 €. 
Per la vendita del lotto grande, visto che veniva effettuata alla stessa ditta, pensammo di partire da 130.000 € per recuperare i 3.000 scontati nella prima vendita, per fermarci eventualmente a 123.000 €, il totale era comunque 180.000. Riuscimmo a fermarci a 125.000, quindi si può dire che l'affare era andato bene, sì, ma nella prima vita, perché nella seconda è stata una solenne fregatura, impostami anche dall'Agenzia delle Entrate, una di quelle entità che, nella prima vita, dovrebbero essere rispettate ed assecondate, ma nella seconda vita ti fanno ricredere, anche e sopratutto senza evasione alcuna. 
Meletti fotografato
alla ventesima udienza
 Ripeto per chiarezza: incassammo 182.000 € totali, o meglio, pensavamo di incassare, perché, pur essendo scritte tutte sul rogito le varie scadenze di pagamento, l'acquirente non ha rispettato le ultime, per cui restammo con un credito di 56.000 €, a tutt'oggi da incassare (lascio a voi immaginare se li incasserò, pur essendomi insinuato nel fallimento della ditta). 
Nella prima vita forse è andato tutto liscio, ma non me ne sono accorto; nella seconda vita, invece, mi arriva un accertamento da parte dell'Agenzia delle Entrate, secondo loro il valore totale stimato era di  185.000 € e non di 182.000, per cui mi viene intimato a brevissima scadenza il pagamento di 900 € circa. 
Vengo indirizzato presso un legale di diritto amministrativo di Vigolo Marchese di Castell'Arquato, perché quella prassi andava seguita da un legale. L'avvocato mi chiede una parcella di 300 €, giustamente, e mi fa firmare immediatamente i documenti per riavere quel denaro, 1.200 € compresa la parcella, inoltrando ricorso, in quanto è palese che non ci sono state evasioni di alcun genere nell'operazione, tanto più che il tutto è stato gestito dal notaio. 
Su richiesta dell'Agenzia delle Entrate avemmo un incontro con i "gabellieri", pensavo di aver spiegato tutto chiaramente ai funzionari, ma evidentemente non era così. Forse nella prima vita sono stati veloci ed andava tutto bene, ma nella seconda il mio ricorso non solo è stato fatto attendere per cinque anni, ma è anche stato respinto, ma in compenso mi sono state addebitate spese processuali per 800 €. 
Mi dice l'avvocato: "E' incredibile, mai ho perso una causa simile, forse che a Parma ci siano altre leggi, visto che è la prima volta che per queste contestazioni mi rivolgo a quel tribunale?". Naturalmente mi appellerò, voglio continuare ad essere ottimista, non ho nessuna intenzione di sborsare soldi non dovuti, ma sopratutto non tollero di beccarmi dell'evasore quando non ho frodato nulla a nessuno, tanto meno allo stato  Alla fine ho bruciato la prima vita, quella virtuale, perché non è vero niente di come mi hanno spiegato le cose, la seconda invece la sto passando per tribunali per far valere le mie ragioni, calpestate da uno stato strozzino, forte con i deboli e debole con i forti. La prossima volta che nasco mi chiamerò Silvio Berlusconi, forse mi sarà attribuita una terza vita, magari dietro profumato esborso, nella quale recuperare tutto quello che mi è stato ingiustamente tolto nelle altre due.
                                          Germano Meletti  
San Fele24ore: Il gabelliere e il gabellato: le tribolazione del ...: Una novella di Verga senza lupini, un  opera teatrale di Pirandello senza crisi di identità ma con sdoppiamento. Le due vite narrate s...