Le principali novità normative previste dalla recente manovra legislativa sono pubblicate in una apposita sezione di questo portale.
La Costituzione Italiana garantisce al cittadino inabile al lavoro e sprovvisto di mezzi necessari per vivere, il diritto al mantenimento e all’assistenza sociale. In tal modo intende tutelare la dignità umana nello spirito della solidarietà di tutti i cittadini verso coloro che, per minorazioni congenite o acquisite, siano incapaci di svolgere un lavoro proficuo.
Per gli invalidi sono previste prestazioni regolamentate da diverse normative che si sono succedute e aggiornate nel tempo. Le tre principali categorie (invalidi civili, ciechi civili e sordi) fanno capo a disposizioni comuni, pur caratterizzandosi secondo differenti peculiarità in quanto tutelate da leggi diverse.Per l'assistenza sociale ai minorati civili, gli interventi consistono in provvidenze economiche erogate in forma di pensioni, assegni o indennità; e in provvidenze non economiche, quali assunzioni privilegiate presso enti pubblici o privati, assistenza sanitaria, agevolazioni per l'istruzione scolastica, addestramento e qualificazione professionale, eliminazione delle barriere architettoniche.
Le provvidenze economiche previste per gli invalidi civili sono:
- l’ assegno mensile di assistenza;
- l’indennità mensile di frequenza;
- la pensione di inabilità;
- l’indennità di accompagnamento.
e provvidenze economiche previste per i sordi sono:
Le provvidenze economiche previste per i ciechi civili assoluti sono:
- la pensione;
- l’indennità di accompagnamento.
- la pensione;
- l’indennità speciale.
È prevista infine la corresponsione di un'indennità annuale in favore dei lavoratori affetti da talassemia major (morbo di Cooley) o drepanocitosi (anemia falciforme).
A CHI SPETTA
I destinatari sono i cittadini italiani residenti in Italia e, in particolari condizioni, i cittadini comunitari e gli stranieri titolari di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno CE nel caso di cittadini soggiornanti di lungo periodo.
Una volta riconosciuto il requisito sanitario, le provvidenze economiche vengono erogate a seguito di ulteriori accertamenti cosiddetti socio-economici.LA DOMANDA
Deve essere inoltrata alla sede Inps competente per residenza.
Dal 1° gennaio 2010 le domande, complete della certificazione medica, devono essere presentate all'Inps che provvederà all'invio telematico alle Aziende Sanitarie Locali di competenza.
La presentazione della domanda, a cura del cittadino o degli altri soggetti autorizzati (Patronati o Associazioni di Categoria a tutela della disabilità) si articola in due fasi:
- compilazione del certificato medico (digitale) attestante la natura delle infermità invalidanti. Il certificato ha una validità di 30 giorni;
- inoltro della domanda all’Inps, esclusivamente in via telematica.
Le prestazioni agli invalidi civili decorrono dal 1° giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda e comunque, relativamente alle prestazioni economiche, in presenza di tutti i requisiti previsti per la concessione: età, cittadinanza, residenza effettiva e dimora abituale in Italia, requisiti reddituali, ricovero non gratuito, frequenza scolastica o di centri riabilitativi.
QUANTO SPETTA
Gli importi delle diverse provvidenze economiche sono determinati annualmente per legge.
Il diritto alle provvidenze economiche in favore dei minorati civili – con esclusione delle indennità di accompagnamento, di comunicazione e dell’indennità speciale ai ciechi parziali non legate a requisiti reddituali - si accerta con riferimento al solo reddito personale del minorato.Leggi questo articolo in formato PDFTorna su all'inizio del contenuto.
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